Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, possono richiedere di visionare e/o di estrarre copia d’atti pubblici collegati alla suddetta situazione. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
CHE COSA OCCORRE
Richiesta verbale da parte dell’interessato munito di documento di riconoscimento.
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale compilando apposito modulo.
L’accesso può consistere nella presa visione e nel rilascio di copia in carta semplice o conforme. Al richiedente potrebbe essere richiesto di contribuire alla spese per la riproduzione dei documenti; l’incaricato comunale è tenuto a comunicare al richiedente l’importo richiesto per la riproduzione.
TEMPO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
30 giorni.
UFFICIO
Dipende dal Settore competente al procedimento interessato (consulta questo documento per capire qual’è)
RIFERIMENTO NORMATIVO
Legge 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
D.P.R. n. 184/2006: Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi