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Comune di Trevignano Romano

Celebrazione matrimonio con rito civile

SCOPO

L’evento si svolge in una delle sedi di stato civile e viene celebrato dall’autorità civile: Sindaco, Assessore o Consiglieri delegati oppure dall’Ufficiale di Stato Civile. Le celebrazioni si tengono nei giorni e negli orari concordati con l’Ufficio di Stato Civile.

Possono contrarre matrimonio con rito civile nel Comune di Trevignano Romano sia i cittadini residenti, sia i cittadini non residenti.

CHE COSA OCCORRE

I futuri sposi devono aver compiuto il 18° anno di età o se minorenni essere autorizzati dal Tribunale dei Minori. Non devono essere presenti cause ostative al matrimonio (ad esempio non essere vincolati da un precedente matrimonio, non avere vincoli di sangue, ecc.).

Va presentata richiesta verbale presso l’ufficio di stato civile. La celebrazione è subordinata all’atto di pubblicazione, formalità necessaria con cui gli sposi danno atto della loro volontà di contrarre matrimonio; l’atto è sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato Civile. L’atto di pubblicazione è un mezzo di pubblicità notizia, che viene affisso all’albo pretorio on line per 8 giorni consecutivi; se uno dei futuri sposi è residente in un altro Comune, è competenza dell’Ufficio di Stato Civile trasmettere una copia dell’atto di pubblicazione a quel Comune.

Per la pubblicazione occorre:

Marca da bollo da euro 16,00 (2 marche se uno dei nubendi risiede in altro Comune);

Tutti gli altri documenti (estratti e copie integrali degli atti di nascita, certificati di residenza, cittadinanza e stato libero) sono acquisiti d’ufficio previa indicazione della loro collocazione.

In caso si voglia legittimare un figlio nato prima del matrimonio deve essere presentato l’estratto di nascita del minore.

Per la celebrazione del matrimonio è possibile che sia dovuto dai nubendi il pagamento di una tariffa determinata dalla sede di stato civile prescelta (si consulti al riguardo l’allegato A al Regolamento comunale sulla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili). Ilm pagamento va effettuato su PagoPa (Paga QUI)

I futuri sposi devono altresì designare un testimone per lo sposo ed uno per la sposa, i quali dovranno dichiarare le proprie generalità e la residenza all’Ufficiale di Stato Civile. Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso il Comune per  impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita,  l’Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario Generale nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso, occorrono quattro testimoni.

I due coniugi devono scegliere il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni. La scelta del regime patrimoniale è effettuata all’atto del matrimonio, con dichiarazione verbale all’Ufficiale dello Stato Civile effettuata al momento della consegna dei documenti necessari al matrimonio (nulla osta del comune di residenza, generalità dei testimoni, ecc.).
Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio, è necessario un atto stipulato davanti ad un notaio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell’atto di matrimonio, ritirabile presso gli sportelli certificativi dello Stato civile).

L’allestimento degli spazi pubblici ove ha luogo il matrimonio è a carico degli sposi.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I CITTADINI STRANIERI

Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i seguenti documenti:

  • Carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità;

  • Nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma dell’Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura;

  • Un valido titolo di soggiorno che sia idoneo a dimostrare la regolarità del cittadino straniero sul territorio italiano (si veda in proposito quanto necessario rispettivamente per il cittadino extracomunitario e per il cittadino comunitario).

Il nulla-osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e stato civile del nubendo, nonché le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge). Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita del richiedente legalizzato e tradotto o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia su modello plurilingue.

Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare:

  1. certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;

  2. atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale e riguardante il rispetto delle condizioni che non possono essere provate con idonea certificazione;

  3. documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;

  4. documento d’identità valido.

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio. Si precisa che l’Ufficio non fornisce l’interprete.

In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini di alcuni Paesi stranieri presentano una normativa diversificata, per cui le disposizioni sul rilascio dei documenti necessari per poter celebrare un matrimonio in Italia sono differenti:

  • per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), serve il certificato di capacità matrimoniale, redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;

  • per i cittadini svedesi residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale documento dovrà pervenire all’Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato;

  • per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe del Comune di residenza norvegese; tale documento dovrà pervenire all’Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato;

  • per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi all’autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre;

  • per i cittadini australiani, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi all’autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all’Ufficiale dello stato civile italiano, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre;

  • per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla-osta è il capo dell’Ufficio di Stato civile polacco, a meno che il cittadino polacco residente all’estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all’ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, casi in cui il documento viene rilasciato dall’Autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nulla-osta è esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità;

  • per i cittadini moldavi, il certificato attestante l’assenza degli impedimenti a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dal servizio di Stato Civile presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia (tale certificato dovrà pervenire all’Ufficio di stato civile tradotto e apostillato).

Gli stranieri devono inoltre firmare una dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza degli impedimenti di cui agli art. 85, 86, 87 n. 1-2-4, 88 e 89 del Codice Civile italiano. Tale dichiarazione si effettua presso l’Ufficio di Stato Civile senza testimoni, con interprete se necessario, almeno 2 giorni prima del matrimonio, previo appuntamento (tutti devono essere in possesso di documento d’identità valido).

I matrimoni tra cittadini stranieri non residenti non sono soggette a pubblicazione a norma del’art. 116 del C.C.

Al momento della celebrazione del matrimonio devono essere presenti 2 testimoni (1 per ogni sposo) muniti di documento d’identità valido.

TEMPO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

8 giorni per l’esposizione dell’atto di pubblicazione. Il matrimonio deve essere celebrato tra il quarto giorno successivo al termine della pubblicazione e comunque entro 180 giorni dall’avvenuta pubblicazione.

UFFICIO

Settore Amministrativo – Servizio Demografico Elettorale – Ufficio Stato Civile

Responsabile del Procedimento: Lauri Antonietta, Ufficiale di Stato Civile.

Recapiti: tel. 06 9991.20.218, statocivile@comune.trevignanoromano.rm.it

ORARI:  ricevimento esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo e-mail.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 3.11.2000 N. 396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”

Codice Civile, articoli 84 e seguenti.

Legge 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”

Legge 19 maggio 1975 n. 151, “Riforma del diritto di famiglia”

Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili