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Comune di Trevignano Romano

Brexit – Informazioni per i cittadini britannici

In data 11 febbraio 2020 il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 3 avente ad oggetto “Brexit – Ratifica ed entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea. Istruzioni operative“.

I cittadini britannici e la brexit

Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura relativa alla “Brexit”, con l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Questo accordo apre un periodo transitorio previsto, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2020.

Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi sono due ipotesi possibili per chi risiede già o risiederà prima di fine anno nel nostro paese:

1. Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020

In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’ Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.

2. Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso (31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto finora. A seguito dell’iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.

Il Vademecum per i cittadini britannici residenti in Italia

Il procedimento d’iscrizione in anagrafe

Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modulo di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30: deve allegare al modulo la documentazione indicata nell’Allegato B. Ai sensi di detto allegato occorre anche presentare la dichiarazione relativa alle proprie disponibilità economiche). La richiesta può essere presentata personalmente dall’interessato allo sportello comunale, a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematicaall’indirizzo pec: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it

L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza. Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.

Se entro lo stesso termine di 45 giorni – tenuto conto dell’esito degli accertamenti – il Comune non comunica al richiedente motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art.10 bis della L. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), quanto dichiarato dall’interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.

Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l’annullamento dell’iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989 cit.). A seguito dell’iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.

Vademecum per cittadini britannici residenti in Italia

Richiesta dell’attestazione di iscrizione anagrafica

Per il rilascio dell’attestazione è necessario presentare all’ufficio protocollo/URP:

 – apposita richiesta in marca da bollo di € 16,00 di rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica;

 – una ulteriore marca da bollo di € 16,00 per l’attestazione.

Costo: € 0,52 di diritti di segreteria